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Sentenza del Consiglio di Stato e Ruolo delle Guide in Montagna: L'Analisi di Fabrizio Pina

2026-06-05 05:36

La recente sentenza n. 3840 del 2026 del Consiglio di Stato ha posto un punto fermo sulla questione della regolamentazione dell'accompagnamento professionale in montagna nella regione Lombardia. Questa decisione ha confermato i provvedimenti regionali che delimitano gli ambiti operativi delle diverse categorie di guide, in particolare respingendo i ricorsi avanzati da alcune associazioni di Guide Ambientali Escursionistiche (GAE). L'esito della sentenza ribadisce la validità della delibera regionale che riserva specifiche aree montane agli Accompagnatori di Media Montagna (AMM) e alle Guide Alpine, evidenziando una chiara distinzione delle competenze professionali in base alla difficoltà e al rischio dei percorsi. Nonostante la pronuncia, il dibattito sul tema è proseguito, con le associazioni GAE che continuano a sollecitare una legislazione omogenea a livello nazionale.

Fabrizio Pina, presidente del Collegio regionale delle Guide Alpine della Lombardia, ha fornito una prospettiva approfondita sulla sentenza e sulle sue implicazioni, sottolineando come la decisione si basi su un'attenta valutazione della sicurezza degli escursionisti. Le sue dichiarazioni mettono in luce la carenza di requisiti formativi standardizzati per le GAE, in contrasto con la rigorosa preparazione richiesta agli AMM e alle Guide Alpine. Pina ha inoltre chiarito che le nuove disposizioni si applicano anche all'interno delle aree protette, smentendo l'idea che queste possano essere considerate zone franche. Questa intervista offre una panoramica essenziale per comprendere il panorama attuale dell'accompagnamento professionale in montagna e l'importanza delle qualifiche per la tutela di chi pratica l'escursionismo ad alta quota.

La Regolamentazione delle Professioni in Montagna e la Sentenza del Consiglio di Stato

La recente decisione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3840 del 2026, ha delineato con maggiore chiarezza la regolamentazione dell'accompagnamento professionale in montagna all'interno del territorio lombardo. Questa pronuncia ha convalidato la delibera regionale che stabilisce ambiti territoriali specifici per le diverse figure professionali, in particolare riservando agli Accompagnatori di Media Montagna (AMM) e alle Guide Alpine la competenza su percorsi escursionistici classificati “E” (escursionistici) oltre i 700 metri di quota, e su tutti i sentieri classificati “EE” (per escursionisti esperti). La sentenza ha respinto i ricorsi presentati da alcune associazioni di Guide Ambientali Escursionistiche (GAE), confermando un orientamento già espresso dal TAR Lombardia e da un precedente parere del Consiglio di Stato del 2020. Questa distinzione si basa sulla necessità di garantire la massima sicurezza agli utenti, considerando la crescente difficoltà e il maggiore rischio di incidenti sui percorsi montani più impegnativi. La decisione sottolinea come la specifica preparazione e abilitazione degli AMM e delle Guide Alpine siano fondamentali per operare in tali contesti, evidenziando una chiara gerarchia professionale dettata da esigenze di sicurezza.

Fabrizio Pina, presidente del Collegio regionale delle Guide Alpine della Lombardia, ha spiegato che la Delibera di Giunta Regionale, nota come “Zonazione”, è stata oggetto di un lungo contenzioso legale, culminato con il parere definitivo del Presidente della Repubblica nel 2020. Tale atto definisce gli “Ambiti Spaziali e geografici riservati alla professione di accompagnatore di media montagna (AMM)”. In pratica, l'attività di accompagnamento professionale a pagamento è libera sui sentieri classificati “T” (turistici) a qualsiasi quota e su quelli “E” al di sotto dei 700 metri. Al di sopra di questa quota, o su percorsi più complessi, la competenza è esclusiva degli AMM e delle Guide Alpine. Pina ha evidenziato come le sentenze abbiano riconosciuto che sopra i 700 metri i sentieri presentano una maggiore acclività e rischio di scivolate o cadute, rendendo indispensabile una preparazione professionale specifica che non è richiesta alle GAE, le quali operano sotto la legge 4/2013, priva di obblighi formativi standardizzati e di esami abilitanti. Questo sistema mira a tutelare l'utenza, affidando le attività più rischiose a professionisti con qualifiche e standard di sicurezza elevati.

Sicurezza, Formazione e Uniformità Nazionale nel Settore delle Guide

La questione della sicurezza in montagna è stata il fulcro delle motivazioni che hanno portato alla conferma della delimitazione delle competenze professionali. Fabrizio Pina ha enfatizzato come il Consiglio di Stato abbia attentamente esaminato i dati del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), riscontrando un aumento significativo degli incidenti (principalmente cadute e scivolate) a partire dai 700 metri di quota. Questa constatazione ha supportato la conclusione che sui terreni più acclivi e impervi, tipici delle medie e alte quote, è indispensabile l'intervento di figure professionali con una formazione adeguata a prevenire incidenti. La sentenza ha esplicitamente affermato che non è irragionevole escludere le GAE da tali ambiti, in quanto a loro non è richiesta una specifica e adeguata preparazione professionale per garantire la sicurezza degli utenti. Questo distingue nettamente le GAE, la cui professione non è regolamentata e non prevede obblighi di formazione o abilitazione, dagli AMM e dalle Guide Alpine, che invece devono superare rigorosi corsi e esami, oltre a essere soggetti a formazione continua, iscrizione ad albi specifici e obblighi assicurativi. La sicurezza degli escursionisti è quindi direttamente collegata alla qualità e alla completezza della formazione dei professionisti che li accompagnano.

Per quanto riguarda l'applicazione territoriale e la richiesta di una legge nazionale uniforme, Pina ha chiarito che la DGR si applica a tutte le aree della Lombardia, inclusi Parchi Regionali e Nazionali, sottolineando che questi non sono “zone franche” per l'illegalità e che le stesse regole professionali valgono ovunque. Ha inoltre evidenziato che altre regioni potrebbero seguire l'esempio della Lombardia, replicando normative simili. La sentenza del Consiglio di Stato ha ribadito che la riserva dei sentieri “EE” agli AMM è giustificata dalle difficoltà escursionistiche e dalla necessità di una preparazione adeguata. Pina ha inoltre sottolineato che una legge nazionale di regolamentazione esiste già, ovvero la legge 6/89, che definisce la figura professionale richiesta. Ha anche ribadito che le GAE che desiderano diventare AMM possono farlo, beneficiando del riconoscimento delle competenze pregresse, ma devono comunque affrontare un percorso formativo e abilitante rigoroso. L'appello ai futuri professionisti è di informarsi approfonditamente sugli obblighi e i limiti delle diverse professioni, basando le proprie scelte su leggi e sentenze piuttosto che su informazioni superficiali, al fine di garantire la propria professionalità e la sicurezza degli utenti.